MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
Ai sensi del D. Lgs.8 giugno 2001, n. 231
1. INTRODUZIONE
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta la disciplina della responsabilità amministrativa e sanzionabilità delle società per tipi di reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio delle società stesse da amministratori o dipendenti.
Le società possono, peraltro, adottare ed attuare efficacemente modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.
SMAPE adotta il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, sviluppato in accordo alle “Linee Guida” emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 07/03/02 ed in conformità al D. Lgs. n. 231/2001.
2. QUADRO NORMATIVO
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’elaborazione e redazione di questo documento sono presi in considerazione i seguenti riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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Legge 29 settembre 2000, n. 300
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Legge 23 novembre 2001, n. 409
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Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
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Legge 27 gennaio 2003, n. 7
2.2 FATTISPECIE DI REATO
Le fattispecie di reato che configurano la responsabilità amministrativa sono espressamente previste dalla legge e possono essere ricondotte alle seguenti categorie:
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Corruzione e concussione
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Truffa aggravata ai danni dello Stato
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Frode informatica a danni dello Stato
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Reati in tema di erogazioni pubbliche
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Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
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Reati contro la personalità individuale
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Reati societari
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
3.1 Principi e funzionamento
Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”) è costituito da:
Definizione delle attività “sensibili” ossia a rischio in relazione ai reati in fattispecie
Adozione di un Codice Etico di comportamento
Istituzione di un Organismo di Vigilanza
Adozione di un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
Il Modello è approvato, attuato, aggiornato e adeguato dall’Amministratore Unico.
Sono destinatari del Modello tutti i dipendenti SMAPE e collaboratori esterni o fornitori qualora agiscano nell’ambito di attività definite sensibili.
3.2 Attività sensibili
In relazione al rischio per i reati di cui in fattispecie e considerate le aree di attività aziendale è stata effettuata la mappatura delle attività a rischio, definite sensibili, e definiti i possibili ambiti attuativi dei reati stessi:
3.2.1 Attività ritenute sensibili in relazione a reati contro la Pubblica Amministrazione (fattispecie di reato 1-4):
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gestione di attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
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negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni / concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
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gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici
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gestione di rapporti con soggetti pubblici per ottenere concessioni, autorizzazioni o licenze per l’esercizio di attività aziendali
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gestione di rapporti con le autorità preposte a controlli, verifiche o ispezioni in tema di importazioni e esportazioni, temporanee o definitive
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gestione di rapporti con soggetti pubblici in materia di sicurezza e igiene sul lavoro
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gestione di rapporti con soggetti pubblici relativamente all’applicazione della normativa sul lavoro
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contatto con Enti Pubblici per adempimenti, verifiche, ispezioni in materia di produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, emissione di fumi, produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico;
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gestione di rapporti con organismi di vigilanza per attività regolate dalla legge;
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altri adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti, verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
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installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
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gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
3.2.2 Attività ritenute sensibili in relazione a reati per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico (fattispecie di reato 5):
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non sono state individuate attività sensibili
3.2.3 Attività ritenute sensibili in relazione a reati contro la personalità individuale (fattispecie di reato 6):
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non sono state individuate attività sensibili
3.2.4 Attività ritenute sensibili in relazione a reati societari (fattispecie di reato 7):
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gestione delle comunicazioni sociali relative al bilancio
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gestione dei rapporti con i soci in merito al controllo sulla conduzione della società ed alla corretta e lecita esecuzione delle assemblee
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gestione dell’attività delle autorità pubbliche di vigilanza in tema di controlli finanziari
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gestione delle operazioni sulle quote sociali, sul capitale e sulla destinazione dell’utile.
3.4 Organismo di Vigilanza
L’attività di vigilanza, ai sensi dell’Art.6, comma 4 del D.Lgs. 231/2001 è svolta dall’ Amministratore Unico, che ha autonomi poteri di iniziativa e controllo con compiti di:
a) vigilare sull’effettività del Modello e sull’efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
b) mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità del Modello, promuovendo il necessario aggiornamento;
c) assicurare flussi informativi adeguati;
d) ricevere la notizia di violazione del Modello, avviare la procedura di accertamento e monitorare l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
e) promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello.
f) accedere senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E’ fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento dell’indagine
L’Amministratore Unico registra periodicamente lo stato di attuazione del Modello, l’emersione di eventuali aspetti critici e l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati.
Informazioni, segnalazioni, rapporti, relazioni sono conservati a cura dell’Amministratore Unico.
L’Amministratore Unico deve essere informato direttamente in merito a eventi che possano ingenerare responsabilità della società, quali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, o comunque per comportamenti non in linea con le regole del Modello.
L’Amministratore Unico valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. I provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità al sistema disciplinare ed alla contrattazione collettiva applicabile.
3.5 Sistema disciplinare
Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 stabiliscono la necessaria predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Costituiscono violazioni del Modello azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell’espletamento di attività “rilevanti” nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001.
Alla notizia di violazione corrisponde l’avvio della procedura di accertamento, in conformità al CCNL applicato, e, nel caso sia riconosciuta la violazione, è irrogata una sanzione proporzionata alla gravità della violazione.
Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato sono:
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richiamo verbale;
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ammonizione scritta;
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sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 8 giorni;
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licenziamento per giusta causa.
Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione disciplinare.
4.0 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SMAPE si impegna a divulgare a dipendenti e collaboratori esterni i principi contenuti nel Modello.
Il presente documento:
è distribuito in forma ufficiale e controllata a dipendenti e collaboratori secondo lista di distribuzione redatta e custodita a cura dell’ Organismo di Vigilanza.